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Statuto   STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE SAMMARINESE STAMPA SPORTIVA   Statuto (anno 2005, emendato 2016) Indice sintetico articoli dello Statuto (clicca per visualizzare l’articolo dettagliato):

art. 1 – Costituzione

art. 2 – Scopi e finalità

art. 3 – Appartenenza

art. 4 – Soci

art. 5 – Qualifica di socio

art. 6 – Organi societari

art. 7 – Assemblea Generale

art. 8 – Assemblea Generale: seduta straordinaria

art. 9 – Presidente

art. 10 – Consiglio Direttivo

art. 11 – Collegio sindacale

art. 12 – Cariche sociali

art. 13 – Segretario Generale

art. 14 – Esercizio sociale e bilancio

art. 15 – Patrimonio e gestione amministrativa

art. 16 – Scioglimento e liquidazione

art. 17 – Controversie e giurisdizione

art. 18 – Norme integrative  

art. 1 (Costituzione)

È costituita, con sede a San Marino, l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE SAMMARINESE STAMPA SPORTIVA”. L’Associazione ha la propria sede a Borgo Maggiore (RSM) in via Cà dei Lunghi, 132.  

art. 2 (Scopi e finalità)

L’Associazione non ha alcun scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale e si pone l’obiettivo di elevare il livello ed il prestigio professionale dei propri soci, in modo che essi possano adeguatamente divulgare la conoscenza dello sport sammarinese attraverso tutti i mezzi di informazione, difendere gli interessi morali e professionali dei propri membri. Si pone inoltre l’obiettivo di promuovere e favorire il lavoro dei propri membri nello svolgimento delle manifestazioni e competizioni nazionali ed internazionali. L’Associazione, senza alcun fine di lucro, potrà promuovere e organizzare manifestazioni, incontri, tornei, dibattiti ed iniziative sociali, sportive, ricreative e/o culturali attinenti allo sport e il benessere fisico in tutti gli aspetti ad essi collegati. L’Associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi potere od organo sindacale o politico. Essa tuttavia, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, potrà adoperarsi anche presso i competenti organi istituzionali della Repubblica di San Marino per promuovere iniziative conformi ai fini sociali. É escluso qualsiasi scopo di lucro ed ai soci non sono consentivi benefici economici.  

art. 3 (Appartenenza) Dell’Associazione possono far parte tutti i giornalisti, fotografi, reporter e operatori dell’informazione della stampa sportiva, radiotelevisiva e altri mezzi di comunicazione legati allo sport che abbiano compiuto i diciotto anni di età e che siano cittadini sammarinesi o residenti in Repubblica o che operino per testate giornalistiche con sede nella Repubblica di San Marino purché nel rispetto delle norme vigenti nella Repubblica di San Marino ed in particolar modo della legge n. 47/2000 e successive modifiche e della legge n. 98/1990.  

art. 4 (Soci) Sono soci coloro che hanno costituito la presente Associazione. Sono altresì soci le persone la cui domanda di ammissione sarà accettata dalla maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio Direttivo, e che verseranno all’atto dell’ammissione la quota annuale da stabilirsi dal Consiglio Direttivo. Possono essere nominati come membri onorari giornalisti sportivi che abbiano reso particolari servizi all’Associazione.  

art. 5 (Qualifica di socio) La qualifica di socio si perde per dimissioni, mancato pagamento della quota sociale, indegnità e per qualunque altra azione od omissione che leda la dignità ed il prestigio sia del singolo socio che dell’Associazione. L’Associazione si impegna a rispettare gli statuti della Association Internationale de la Press Sportive (AIPS) e le decisioni adottate da essa purché non in contrasto con il presente Statuto e con le normative vigenti in San Marino, e farà in modo di far rispettare tali normative nell’ambito territoriale nazionale.  

art. 6 (Organi societari) Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea Generale dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio Sindacale se richiesto per Legge o dall’Assemblea Generale dei soci; d) il Presidente; e) il Tesoriere; f) il Segretario Generale.  

art. 7 (Assemblea Generale) L’Assemblea Generale è il massimo organo della “Associazione Sammarinese Stampa Sportiva” e come tale esamina, giudica e delibera tutte le attività relative alla vita della stessa. L’Assemblea Generale è composta: a) dal Presidente e dai componenti del Consiglio Direttivo; b) dai Soci in regola con il tesseramento dell’anno in corso; Ai suddetti componenti dell’Assemblea è riservato il diritto di intervenire. Hanno diritto al voto tutti i soci, che risultano regolarmente iscritti da almeno un anno alla “Associazione Sammarinese Stampa Sportiva”. Attribuzioni dell’Assemblea: a) discute ed approva la relazione generale sulla gestione della Associazione Sammarinese Stampa Sportiva; b) propone le linee operative da demandare al Consiglio Direttivo; c) esamina la relazione finanziaria; d) elegge con mandato quadriennale tra i tesserati, mediante votazione a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio Sindacale; e) delibera ogni altro argomento posto all’ordine del giorno. Funzionamento: L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno. L’avviso di convocazione deve essere inviato agli aventi diritto con qualunque mezzo (ad esempio fax, telefono, e-mail, ecc.) entro cinque giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione del luogo, della data, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando risulta presente il numero dei soci che rappresenta la metà più uno degli aventi diritto di voto. Trascorsa mezz’ora dalla prima convocazione, sempre nel medesimo luogo, l’Assemblea è costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.  

art. 8 (Assemblea Generale: seduta straordinaria) L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per l’esame di modifica allo statuto o per motivate circostanze. É convocata dal Presidente dalla Associazione Sammarinese Stampa Sportiva oppure dai due terzi del Consiglio Direttivo o a seguito di richiesta di un terzo dei soci. L’Assemblea straordinaria deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta di convocazione con le stesse modalità previste per l’Assemblea ordinaria.  

art. 9 (Presidente) Il Presidente convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le eventuali commissioni. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. In caso di temporanea assenza o impedimento, esso è sostituito dal Vice Presidente eletto a tale carica. Il Presidente può delegare a rappresentarlo per incarichi specifici un componente del Consiglio Direttivo o altro socio. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.  

art. 10 (Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo è il massimo organo esecutivo dell’Associazione, attua le direttive dell’Assemblea Generale ed è organo deliberante per tutti i provvedimenti atti ad assicurare ed incrementare il buon andamento dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da due membri eletti in Assemblea, tutti aventi diritto di voto. Risultano eletti i tre membri che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti prevale il più anziano di cariche o il più anziano di età quando non sia possibile determinare il precedente requisito. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno – nella sua prima riunione – il Presidente, il Tesoriere e il Segretario Generale. Il Consiglio Direttivo delibera l’ordinamento organico e le norme per il funzionamento dell’Associazione mediante appositi regolamenti e ottemperando a tutte le norme di legge vigenti nella Repubblica di San Marino. Delibera l’ammontare della quota sociale e adotta i provvedimenti amministrativi rimessi a sua specifica competenza; predispone la “relazione tecnica-finanziaria” sulla gestione dell’Associazione. Nomina eventuali commissioni per il cui funzionamento si determinano attribuzioni e numero di componenti che potranno essere scelti anche fuori dai soci qualora l’evenienza presenti carattere di specificità; decide su gli argomenti sottoposti al suo esame. Le dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo. Entro trenta giorni dalla decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, lo stesso convoca l’Assemblea straordinaria. Il Consiglio assume le funzioni pro-tempore sino alla nuova Assemblea ordinaria o straordinaria, nel corso della quale si provvede alla reintegrazione. La decadenza è pronunziata dal Consiglio Direttivo e comunicata all’Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte all’anno ed inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio Direttivo, per la validità della riunione occorre la presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza di voti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente. Alla riunione del Consiglio possono assistere altre persone, solo su invito del Consiglio Direttivo.  

art. 11 (Collegio sindacale) Il Collegio dei Sindaci è formato da due componenti effettivi eletti a maggioranza di voti dall’Assemblea Generale. La funzione di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica nell’ambito degli organi dell’Associazione.  

art. 12 (Cariche sociali) La durata delle cariche elettive è di quattro anni. Nel caso di elezioni quadriennali, la durata in carica è limitata al residuo del quadriennio in corso. Gli uscenti sono sempre rieleggibili.  

art. 13 (Segretario Generale) Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo ed opera secondo le normative vigenti. É a capo dei servizi degli uffici dell’Associazione. Provvede a dare esecuzione alle deliberazioni degli organi associativi, nei limiti delle rispettive competenze. É Segretario dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e redige i verbali delle riunioni degli organi predetti che, a sua cura raccolti in apposito libro, saranno inviati in copia ai Soci.  

art. 14 (Esercizio sociale e bilancio) L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede, con oculata diligenza, alla redazione del Bilancio Sociale dell’esercizio decorso.  

art. 15 (Patrimonio e gestione amministrativa) Il patrimonio dell’Associazione è costituito: a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenza di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell’Associazione sono così costituite: a) dalle quote sociali; b) dall’utile derivante da manifestazioni, attività o partecipazioni ad esse; c) dai contributi di Enti o Privati che concorrano ad integrare l’attivo sociale. Responsabile del patrimonio è il Consiglio Direttivo, che provvede alla gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, dandone rendiconto all’Assemblea Generale.  

art. 16 (Scioglimento e liquidazione) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. In qualsiasi tempo e causa, in caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Generale Straordinaria, nel rispetto delle disposizioni della legge ed eventualmente dell’Autorità Giudiziaria, stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. Estinte le eventuali passività sociali, il residuo deve essere comunque destinato a finalità di interesse pubblico, ad enti senza fine di lucro aventi sede nella Repubblica di San Marino, ovvero l’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino.  

art. 17 (Controversie e giurisdizione) Tutte le controversie riguardanti l’Associazione ed i propri iscritti, salvo le fattispecie nelle quali l’Associazione abbia espressamente accettato clausole compromissorie, sono di competenza del Foro della Repubblica di San Marino, così come tutte le questioni relative alla responsabilità dei Sindaci Revisori.  

art. 18 (Norme integrative) Per tutto quanto non contemplato nel 2 (Scopi e fe norme di legge vigenti nella Repubblica di San Marino. Statuto